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Sez. 1, Sentenza n. 352 del 14/01/1999 (Rv. 522300 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Terzo rivendicante - Onere probatorio - Oggetto - Art. 621 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522300-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE

Nel procedimento di cui all'art. 103 della legge fall., relativo alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili, analogamente a quanto avviene nell'opposizione ordinaria di terzo, trova applicazione la preclusione posta dal legislatore nell'art. 621 cod. proc. civ. alla possibilità per il terzo di provare mediante testimoni, e quindi anche mediante presunzioni semplici (a norma dell'art. 2729 cod. civ.) il suo diritto sui beni mobili esistenti nella casa o nell'azienda del debitore, operando in tal caso una presunzione "juris tantum" di appartenenza al debitore stesso. L'opponente deve dimostrare non solo il suo titolo di acquisto sulla base di una scrittura privata di data certa, ma altresì il titolo, diverso dalla proprietà, da cui è giuridicamente qualificabile la detenzione del bene da parte del debitore, e ciò anche nel caso di iscrizione del bene in pubblici registri al nome del rivendicante.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)