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Sez. L, Sentenza n. 1022 del 16/02/1979 (Rv. 397218 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - DISTACCO O COMANDO DI PERSONALE DELLA ASSOCIAZIONE FARMACISTI PRESSO L'UFFICIO PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA CON L'ASSOCIAZIONE ORIGINARIA DATRICE DI LAVORO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SEGUITA DALLA DIRETTA ASSUNZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO SCONTI - EFFETTIVITA E LICEITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397218-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - DISTACCO O COMANDO DI PERSONALE DELLA ASSOCIAZIONE FARMACISTI PRESSO L'UFFICIO PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA CON L'ASSOCIAZIONE ORIGINARIA DATRICE DI LAVORO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SEGUITA DALLA DIRETTA ASSUNZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO SCONTI - EFFETTIVITA E LICEITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nel caso di "distacco" o "comando" di personale dell'associazione farmacisti presso l'ufficio sconti, il rapporto di lavoro permane in capo alla predetta associazione, originaria datrice di lavoro, sicche l'effettivita e liceita della risoluzione dello stesso rapporto, seguita dalla diretta assunzione da parte dello ufficio fiduciario, deve essere esaminata in base al disposto dell'art 20 dell'accordo 14 aprile 1972, in quanto l'esame e la interpretazione delle corrispondenti clausole potrebbe condurre alla conclusione che il secondo rapporto non si puo considerare unificato con quello precedente. (nella specie, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la unicita e continuita del rapporto, del tutto trascurando l'indagine di cui sopra, e stata cassata per omesso esame di punto decisivo della controversia prospettato dalle parti). (Conf 3887/78, mass n 393483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)