Sez. 1, Sentenza n. 1300 del 12/05/1973 (Rv. 363902 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - NOVITA - NOZIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - NOVITA - NOZIONE.*
Il requisito della originalita necessario per la brevettabilita di una invenzione ricorre solo quando, indipendentemente dalla maggiore o minore novita del risultato, l'attivita che lo abbia raggiunto rivesta carattere creativo, e non di semplice esecuzione di idee note e rientrante nella normale applicazione di principi noti. (Conf 3706/71, mass n 355486; 1051/69, mass n 339529).*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)