Sez. 2, Sentenza n. 1412 del 08/05/1968 (Rv. 333048 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO- INFORTUNIO IN ITINERE - SCELTA DI PERCORSO PIU PERICOLOSO MA PIU BREVE - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO- INFORTUNIO IN ITINERE - SCELTA DI PERCORSO PIU PERICOLOSO MA PIU BREVE - SUSSISTENZA.*
In tema di infortunio sul lavoro non ricorre l'ipotesi del C.d. rischio di elezione che fa venir meno il nesso di occasionalita con la specifica mansione lavorativa esplicata, nel caso in cui un operaio dovendo per ragioni di lavoro compiere un percorso che imponga l'attraversamento a livello della linea ferroviaria scelga la via piu breve anche se piu incomoda e pericolosa a causa dell'attraversamento della ferrovia in un tratto privo di passaggio a livello, e non anche la strada normale munita di passaggio a livello. (V. N. 2019-66, massima n. 323941).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)