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Sez. 2, Sentenza n. 2019 del 23/07/1966 (Rv. 323941 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO IN ITINERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323941-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO IN ITINERE - NOZIONE.*

L'infortunio sul lavoro in itinere consiste in quel sinistro che colpisce il lavoratore mentre si reca al lavoro o se ne sta tornando. La sua indennizzabilita e condizionata alla dimostrazione della connessione dell'evento, sia esso solo lesivo o mortale, con il cosi detto rischio specifico o rischio generico aggravato dal quale il lavoratore deve essere protetto, e che puo ritenersi sussistente quando l'infortunato, per accedere al luogo del lavoro o per tornarne, abbia dovuto necessariamente servirsi, in relazione alle mansioni affidategli, di un mezzo di trasporto diverso da quello comunemente usato, che gli sia stato fornito o prescritto dal datore di lavoro, ovvero quando sia stato costretto a percorrere, sempre in relazione a quelle mansioni, una strada determinata, la quale presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione. Invece, il percorso che il lavoratore compie per recarsi al lavoro o per tornarne, pur essendo collegato all'esplicazione della attivita lavorativa, ove si svolga su strada aperta al pubblico transito e con normali mezzi di trasporto, non comporta alcun rischio specifico che derivi dal lavoro, in quanto il lavoratore, trovandosi nelle identiche condizioni in cui si trova un qualsiasi utente di strada pubblica, corre un'alea a tutti comune. (Cfr. 608-65 - 1829-65 - 1335-63 - 2260-58).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)