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Sez. 1 - , Sentenza n. 20286 del 17/06/2020 Cc. (dep. 08/07/2020) Rv. 280123 - 02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza cautelare - Esclusione di circostanza aggravante ad effetto speciale - Appello del pubblico ministero - Non incidenza della circostanza sul termine di durata della misura relativo alla fase in corso - Carenza di attualità dell'interesse ad impugnare - Configurabilità.
Stato
decisa il 2020-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280123-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse ad impugnare, l'appello proposto dal pubblico ministero al fine di far valere la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale esclusa dall'ordinanza cautelare, allorché il suo riconoscimento non comporti il prolungamento del termine di durata massima della misura cautelare relativo alla fase in corso, non costituendo la possibile incidenza sui termini relativi ad una fase successiva un'utilità rilevante ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, una volta divenuto attuale l'interesse al prolungamento dei termini di durata della misura con il passaggio alla fase successiva, il pubblico ministero potrà sempre chiedere al giudice competente l'estensione del titolo cautelare alla diversa e più grave imputazione del procedimento di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)