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Sez. 6, Sentenza n. 18091 del 08/03/2011 Cc. (dep. 10/05/2011) Rv. 250270 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza del tribunale del riesame - Esclusione di circostanza aggravante ad effetto speciale - Ricorso per cassazione del p.m - - Interesse - Attualità - Difetto - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250270-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO

È inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)