Sez. 5 - , Sentenza n. 8434 del 21/01/2020 Ud. (dep. 02/03/2020) Rv. 278390 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Richiesta di esame del teste di riferimento da parte della difesa dell'imputato - Dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale prima dell'esame - Onere di eccepire il mancato esame in sede di precisazione delle conclusioni - Mancata formulazione dell'eccezione - Valore di rinuncia tacita - Conseguenze.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
In tema di testimonianza indiretta, laddove il giudice dichiari la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'esame del teste di riferimento richiesto dalla difesa dell'imputato, quest'ultima deve eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita all'adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni "de relato" anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 195, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 524, Costituzione art. 111 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)