diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9761 del 10/02/2015 Ud. (dep. 06/03/2015) Rv. 263210 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Revoca dell'ordinanza di ammissione di un testimone della difesa - Mancata motivazione sulla superfluità della prova - Nullità di ordine generale - Regime di deducibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263210-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE

La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. (La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto tempestivamente dedotta la doglianza eccepita dal difensore in udienza per l'esame dei propri testi e reiterata con i motivi d'appello sollecitando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)