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Sez. L, Sentenza n. 2590 del 19/04/1985 (Rv. 440392 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE - INAM - IN GENERE - INPS - IN GENERE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA RELATIVI AI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 1979 - RECUPERO - LEGITTIMAZIONE DELL'INPS - MANDATO DELL'INAM - NECESSITÀ - ESCLUSIONE EX D.L. N. 663 DEL 1979 - RIPARTO DELLE SOMME FRA LE GESTIONI INTERESSATE - OBBLIGO DELL'INPS.*
Stato
decisa il 1985-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440392-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE - INAM - IN GENERE - INPS - IN GENERE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA RELATIVI AI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 1979 - RECUPERO - LEGITTIMAZIONE DELL'INPS - MANDATO DELL'INAM - NECESSITÀ - ESCLUSIONE EX D.L. N. 663 DEL 1979 - RIPARTO DELLE SOMME FRA LE GESTIONI INTERESSATE - OBBLIGO DELL'INPS.*

A norma del primo comma dell'art. 23 quinquies del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980 n. 33, l'i.N.P.S. è legittimato ad agire - senza necessità di alcun mandato da parte dell'i.N.A.M. - per il recupero dei contributi sociali di malattia relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979, salvo poi l'Obbligo, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, di provvedere al riparto delle somme fra le gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 quinquies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)