Sez. 2, Ordinanza n. 43248 del 07/11/2001 Cc. (dep. 30/11/2001) Rv. 220612 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE | Non impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della costituzione di parte civile - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di diritto alla difesa (artt.3, 24 e 110 Cost.), delle disposizioni che prevedono la non impugnabilità dell'ordinanza reiettiva della richiesta di costituzione della parte civile (artt.491 e 568 cod.proc.pen.), anche alla luce della disposizione introdotta dal nuovo codice di rito con l'art.652, che esclude per la persona danneggiata la possibilità di subire nel giudizio civile qualsiasi pregiudizio dall'esito del processo penale cui non ha preso parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)