diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 12 del 19/05/1999 Cc. (dep. 13/07/1999) Rv. 213858 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE | Provvedimento dibattimentale di esclusione della parte civile - Inoppugnabilità - Provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di esclusione della parte civile - Impugnabilità - Forma - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-19
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213858-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE

Mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza. (Fattispecie in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che la possibilità di impugnazione dell'imputato sia limitata al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)