Sez. 5 - , Ordinanza n. 27672 del 03/12/2020 (Rv. 659534 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Giudizio di cassazione - Memoria ex art. 380-bis c.p.c. - Deposito telematico attraverso invio dall’indirizzo PEC del difensore all’indirizzo PEC della cancelleria e dal questa ricevuta - Utilizzabilità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata telematicamente dal ricorrente mediante l'invio dall'indirizzo PEC indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all'indirizzo PEC della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta, considerati sia l'equiparazione della PEC alla raccomandata stabilita dal vigente art. 6, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), recante il Codice dell'amministrazione digitale, sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)