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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8216 del 27/04/2020 (Rv. 657566 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deposito a mezzo posta - Inammissibilità - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657566-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili e il loro contenuto non può essere esaminato, non essendo applicabile per analogia il disposto dell'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., che riguarda esclusivamente il ricorso e il controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)