Sez. 5, Sentenza n. 3347 del 07/03/2002 (Rv. 552904 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI - IN GENERE | Accertamento e riscossione - In capo all'assicuratore - Esclusività - Configurabilità - Rapporto tributario tra erario ed assicurato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Onere fiscale per l'assicurato - Costo di produzione del servizio assicurativo - Natura - Configurabilità - Componente negativo di reddito d'impresa - Configurabilità - Deducibilità - Nel periodo di competenza - Configurabilità - Applicazione dell'art. 61 d.P.R. 29 settembre, n. 597 (successivamente art. 64 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI - IN GENERE
L'accertamento e la riscossione dell'imposta sulle assicurazioni avvengono esclusivamente in capo all'assicuratore, mentre nessun rapporto tributario si instaura direttamente tra erario ed assicurato, che non può conseguentemente qualificarsi come debitore d'imposta, non ostando a tale conclusione la considerazione delle modalità applicative dell'imposta quali risultano dalla dettagliata disciplina posta dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216; detto onere fiscale si traduce pertanto per l'assicurato in costo di produzione del servizio assicurativo, sia nell'ipotesi in cui la rivalsa venga omessa dall'assicuratore (essendo in tal caso il relativo ammontare di regola assorbito dal maggiore importo di premio pattuito), sia nell'ipotesi che essa venga esercitata, nel qual caso l'obbligazione ex lege" mantiene comunque un distinto profilo, di natura non tributaria. Ne consegue che, ove si tratti di una società, detto costo di produzione costituisce componente negativa del reddito d'impresa deducibile nel periodo di competenza, secondo le regole generali, essendo inapplicabile l'art. 61, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (successivamente art. 64 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)nella parte in cui stabilisce che, in quanto ammessa, la deduzione delle imposte può essere operata nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 61 com. 1, Legge 29/10/1961 num. 1216 art. 4, Legge 29/10/1961 num. 1216 art. 5, Legge 29/10/1961 num. 1216 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)