Sez. 1, Sentenza n. 3014 del 19/08/1969 (Rv. 342909 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA RESIDENZA O DOMICILIO DEL RAPPRESENTANTE - NULLITA - LIMITI - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DELLA PERSONA GIURIDICA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA RESIDENZA O DOMICILIO DEL RAPPRESENTANTE - NULLITA - LIMITI - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DELLA PERSONA GIURIDICA.*
La notificazione degli Atti processuali alle persone giuridiche va effettuata, a pena di nullita, nella loro Sede e non nella residenza o domicilio del loro rappresentante. Tale principio, tuttavia, non e applicabile nel caso che la persona giuridica abbia perduto la capacita processuale per uno degli eventi previsti dall'ordinamento giuridico (fallimento, liquidazione coatta amministrativa), nel qual caso la notificazione va fatta nel domicilio o nella residenza della persona fisica che rappresenta la persona giuridica in stato di fallimento o di liquidazione. (V 1448-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)