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Sez. 5, Sentenza n. 4955 del 28/03/2012 (Rv. 621741 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica a persona giuridica sottoposta ad amministrazione straordinaria - Art. 145 cod. proc. civ., nel testo vigente "ratione temporis" - Applicazione - Notifica direttamente al commissario straordinario - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621741-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notifica degli atti di imposizione (nella specie, avvisi di rettifica dell'IVA), è validamente eseguita, nel caso di persona giuridica sottoposta ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, anche ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 2, comma primo, lett. c), nn. 1, 2 e 3, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, presso il domicilio del commissario straordinario, anziché presso la sede della società, poiché, dalla data del provvedimento ministeriale di nomina, il commissario si sostituisce agli organi di amministrazione, diventando l'esclusivo responsabile della procedura, e in capo ad esso si radicano la legittimazione processuale attiva e passiva nonché la rappresentanza legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 2, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)