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Sez. L, Sentenza n. 12513 del 07/07/2004 (Rv. 574291 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Categorie e profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva - Qualifica spettante al lavoratore - Indagine relativa - Comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito - Necessità - Esclusione - Corrispondenza delle mansioni svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale - Sufficienza - Accertamento relativo - Giudizio di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574291-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

Ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali, l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore non va effettuata sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito, esaurendosi invece nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove correttamente e congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)