Sez. L, Sentenza n. 1310 del 07/02/1998 (Rv. 512385 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Provvedimento del pretore dirigente di assegnazione ad uno dei pretori del lavoro per l'eventuale riunione o la trattazione congiunta - Natura decisoria - Esclusione - Reclamabilità al tribunale - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
È inammissibile il reclamo al tribunale avverso il provvedimento col quale il pretore dirigente assegni una causa ad uno dei pretori della sezione lavoro per l'eventuale riunione o per la trattazione congiunta, trattandosi non di un provvedimento di riunione di più procedimenti in un unico processo, bensì di un provvedimento privo di contenuto decisorio ed avente mero carattere organizzatorio in ordine ad adempimenti preliminari a qualsiasi decisione, pur sempre nell'ambito del giudice naturale e precostituito rappresentato dalla pretura del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)