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Sez. L, Sentenza n. 14104 del 13/11/2001 (Rv. 550238 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Provvedimento a contenuto ordinatorio - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550238-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE

I provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privi come tali di qualunque efficacia decisoria, non sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile il reclamo del provvedimento con cui, su comune richiesta delle parti, il giudice aveva rinviato ad altra udienza per discutere sulle questioni preliminari sollevate dalle parti medesime).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)