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Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 05/05/1986 Cc. (dep. 11/06/1986) Rv. 173061 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173061-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

In tema di istanza di scarcerazione avanzata nel corso della fase istruttoria, il giudice di merito deve articolare la motivazione in due punti. Il primo concerne la sussistenza - nel momento della decisione - degli indizi posti a base dell'iniziale provvedimento restrittivo, valutati sempre secondo i criteri della Rilevanza e concludenza e cioè dell'idoneità a fondare un giudizio di probabile colpevolezza allo stato degli Atti; il secondo riguarda l'eventuale sopravvenienza di ulteriori elementi di accusa, dei quali il predetto giudice deve esaminare la validità in riferimento alla discolpa addotta dall'imputato, degli elementi probatori contrari (se sussistenti) e, nel caso di chiamata di correità, dell'accertamento di validi elementi di riscontro. (V mass n 167776; (Conf mass n 167511).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)