diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2427 del 05/11/1984 Cc. (dep. 21/01/1985) Rv. 167511 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167511-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE.*

Nella valutazione dell'istanza di scarcerazione per Mancanza di indizi, con cui l'imputato sollecita il relativo potere-dovere del giudice, la motivazione deve articolarsi sulla base della permanenza degli indizi già posti a base del provvedimento restrittivo della libertà personale, e quindi di sostanza, sulla valutazione della loro idoneità a fondare un giudizio, allo stato degli Atti, di probabile colpevolezza dell'imputato, nonché sulla base della sopravvenienza, quest'ultima eventuale, di ulteriori elementi accusatori ed inoltre deve dar conto della "resistenza" degli uni e degli altri di fronte alle discolpe adottate in proprio favore dall'imputato durante l'interrogatorio e le successive fasi istruttorie, e comunque di fronte alla sopravvenienza di elementi probatori di segno opposto ovvero anche solo contrastante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)