Sez. 2, Sentenza n. 29451 del 08/05/2018 Cc. (dep. 27/06/2018) Rv. 273061 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Decisione viziata da errore "percettivo" non suscettibile di eliminazione mediante la procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. - Utilizzazione del rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. - Legittimità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
L'errore "percettivo", in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto, può essere rimosso facendo ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ravvisato un errore "percettivo", emendabile attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 citato, nella propria decisione con la quale aveva erroneamente ritenuto il ricorso del terzo interessato, che chiedeva la restituzione del bene confiscatogli, privo di procura speciale al difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)