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Sez. 1, Sentenza n. 27269 del 10/06/2002 Cc. (dep. 18/07/2002) Rv. 222132 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Decisione viziata da errore "percettivo" non suscettibile di eliminazione mediante la procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. - Utilizzazione del rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222132-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di correzione di errori contenuti nelle decisioni della Corte di cassazione che non si possano rimuovere con il ricorso alla procedura prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen., poiché la sentenza n. 395 del 2000 della Corte costituzionale ha riconosciuto che l'errore "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto deve avere necessariamente un rimedio, che spetta alla stessa Corte di cassazione individuare all'interno del sistema, è legittima l'estensione operativa dell'art. 130 stesso codice fino a comprendervi l'errore che essa abbia compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio, i quali, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, devono essere esaminati dalla Corte medesima con propria e autonoma indagine di fatto. (Nel caso di specie, concernente un ricorso straordinario proposto dall'indagato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione di errore di fatto che aveva viziato una decisione di annullamento di decreto di archiviazione assunta in precedenza dalla Corte, quest'ultima, dato atto dell'inapplicabilità della procedura di cui al citato articolo, perché prevista a favore del solo condannato, ha ritenuto erronea quella decisione, in quanto seguita ad impugnazione di difensore della persona offesa non munito di procura speciale, e ne ha, conseguentemente, corretto il dispositivo a norma dell'art. 130 citato, sostituendo a quello di annullamento uno di inammissibilità del ricorso della persona offesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)