Sez. 5, Sentenza n. 13476 del 30/10/2001 (Rv. 549932 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Impresa di allevamento di animali - Reddito relativo alla parte eccedente il limite di cui all'art. 29, secondo comma, lett. b), TUIR - Reddito d'impresa - Reddito relativo alla parte non eccedente - Reddito agrario.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 78 TUIR, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali ha natura di reddito d'impresa soltanto il reddito che eccede il limite considerato dall'art. 29, secondo comma, lett. b) dello stesso Testo unico per qualificare detta attività come agricola; ne consegue che il reddito relativo alla parte non eccedente tale limite conserva la natura di reddito agrario.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 78, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)