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Sez. 5, Sentenza n. 22582 del 20/10/2006 (Rv. 593423 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Allevamento di animali - Qualificazione come attività agricola - Condizioni - Reddito eccedente il limite di cui all'art. 29, comma secondo, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Reddito d'impresa - Conseguenze - Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico degli animali - Inottemperanza - Effetti - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2006-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593423-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'attività di allevamento del bestiame non può essere ricondotta alla previsione dell'art. 29, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non può quindi essere considerata agricola, ma industriale o commerciale, se l'allevamento non è effettuato con mangimi ottenuti, almeno per un quarto di quelli necessari per l'alimentazione del bestiame, dai terreni dell'azienda: in tal caso, a norma dell'art. 78 del d.P.R. n. 917 cit., il reddito che eccede detto limite ha natura di reddito d'impresa, l'imprenditore ha l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi carico nel periodo d'imposta; l'inottemperanza a detto obbligo determina l'inattendibilità della contabilità aziendale, ponendo a carico del contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi dell'accertamento effettuato dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)