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Sez. 1, Sentenza n. 34266 del 24/12/2024 (Rv. 673418-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Consecuzione - Fra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria - Esclusione - Art. 111, comma 2, l.fall. - Applicabilità all'amministrazione straordinaria - Limiti.
Stato
decisa il 2024-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673418-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è configurabile tra procedimento di amministrazione giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, e procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità; al contempo, neppure l'art. 111, comma 2, l.fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell'amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 20, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 lett. 1) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)