Sez. 1, Ordinanza n. 26685 del 03/10/2025 (Rv. 675945-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Prededuzione - Insorgenza del credito in epoca successiva alla dichiarazione di apertura della procedura - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, ai fini del riconoscimento della prededuzione, al di fuori dei casi di subentro del commissario nei contratti in corso ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 270 del 1999, i crediti devono essere sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio in epoca posteriore alla dichiarazione di insolvenza, ovvero rispondere ai requisiti richiesti dagli artt. 20 e 52, d.lgs. n. 270 del 1999, che costituiscono norme eccezionali e di stretta interpretazione volte ad agevolare la continuazione dell'attività dell'impresa.
Legge Falliment. art. 111 com. 2, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 51, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 20, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)