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Sez. 6, Ordinanza n. 866 del 11/10/1972 Cc. (dep. 23/11/1972) Rv. 122429 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122429-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Al diritto di ricorso della parte civile l'ordinamento processuale vigente pone alcuni limiti invalicabili, come: a)il diritto dell'imputato a non veder modificato in alcun modo in peius il proprio status(sui temi della responsabilita, della colpevolezza e sugli altri ad essi connessi)cosi come cristallizzato nella sentenza, che si presuppone passata in giudicato sui temi stessi per effetto della mancata impugnazione dell'imputato e del PM; b)il corrispondente dovere dell'impugnante parte civile di limitare il ricorso al tema degli interessi civili. Ma anche sotto il profilo dell'interesse ad impugnare un corrispondente limite al ricorso della parte civile scaturisce dalla considerazione del possibile pregiudizio che gli interessi civili ricevano dalla decisione impugnata. Deve pertanto riconoscersi interesse della parte civile all'impugnazione solo quando l'Azione civile sia radicalmente bloccata, perche in seguito a sentenza pronunziata nel giudizio penale sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'Esercizio di una facolta legittima, o che non e sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso. (V 122356, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)