Sez. L, Sentenza n. 1661 del 25/01/2008 (Rv. 601402 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Previa contestazione degli addebiti - Portata - Obbligo per il datore di lavoro di convocare il lavoratore per eventuali discolpe orali - Insussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
L'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli - non comporta in ogni caso l'obbligo per il datore di lavoro di convocare il lavoratore stesso per consentirgli di discolparsi oralmente, atteso che è in facoltà di quest'ultimo di esercitare il suo diritto di difesa nella più completa libertà di forme e, dunque, anche per iscritto o mediante l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)