Sez. L, Sentenza n. 12268 del 16/09/2000 (Rv. 540212 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento di contestazione - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte - Contestuale richiesta di audizione - Univoca manifestazione di volontà - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Qualora, a seguito della contestazione di un addebito disciplinare, il lavoratore fornisca, alla scadenza dei cinque giorni a tal fine a sua disposizione, una giustificazione scritta e intenda al contempo essere sentito, lo stesso ha l'onere di comunicare la propria volontà in termini univoci, a tutela dell'affidamento del datore di lavoro (nella specie il lavoratore aveva reso giustificazioni scritte riservandosi "di meglio esporre l'intera situazione in un opportuno colloquio con codesta Direzione Generale"; la SC, in applicazione dell'esposto principio, ha confermato la decisione di merito secondo cui la richiesta di audizione personale era ipotetica ed eventuale e non effettiva e il datore di lavoro non aveva l'obbligo di darvi seguito).
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)