Sez. 1, Sentenza n. 2082 del 27/10/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168102 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - PRIVAZIONE MEDIANTE VIOLENZA O MINACCIA DELLA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO - SEQUESTRO DI PERSONA - SUSSISTENZA - ASSORBIMENTO NEL REATO DI VIOLENZA PRIVATA - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - PRIVAZIONE MEDIANTE VIOLENZA O MINACCIA DELLA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO - SEQUESTRO DI PERSONA - SUSSISTENZA - ASSORBIMENTO NEL REATO DI VIOLENZA PRIVATA - ESCLUSIONE - RATIO.*
Risponde del delitto di sequestro di persona, e non di quello di violenza privata, colui il quale realizzi, mediante violenza o minaccia, la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo. Infatti il primo reato, di cui all'art. 605 cod. pen., non può rimanere assorbito da quello di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., poiché quest'ultimo reato, avendo carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge. (Conf mass n 106086; (Conf mass n 145255).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)