Sez. 1, Sentenza n. 973 del 16/06/1967 Ud. (dep. 21/11/1967) Rv. 106086 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - VIOLENZA PRIVATA - NOZIONE -ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONCORSO - AMMISSIBILITA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - VIOLENZA PRIVATA - NOZIONE -ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONCORSO - AMMISSIBILITA.*
Mentre l'elemento oggettivo del sequestro di persona consiste nella privazione della liberta personale, intesa come liberta di muoversi nello spazio, e sono irrilevanti il grado di privazione della liberta stessa, il luogo dove e avvenuta, la durata di essa ed i mezzi usati per imporla, si che l'elemento della violenza non costituisce requisito essenziale, potendo ipotizzarsi casi nei quali manchi l'uso diretto della violenza da parte del soggetto attivo; si ha, invece, violenza privata quando il soggetto passivo e costretto, per effetto dell'altrui violenza o minaccia, ad una condotta(fare, tollerare od omettere qualcosa)diversa da quella che avrebbe serbata secondo la sua libera Determinazione. Ne consegue che quest'ultimo reato-che ha carattere generico e sussidiario-non ricorre se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente preveduto dalla legge. E inoltre configurabile il concorso dei due esaminati reati perche il fine del delitto, ipotizzato nell'art 610 cod pen esula dalla previsione del reato, di cui all'art 603 stesso codice che ha per oggetto soltanto la illegittima privazione dell'altrui liberta personale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)