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Sez. 5, Sentenza n. 41316 del 16/04/2013 Ud. (dep. 07/10/2013) Rv. 257935 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Estinzione del reato per remissione di querela - Applicabilità dell'art. 578 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257935-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

In tema di estinzione del reato nel giudizio di impugnazione, il dovere del giudice di decidere sulle disposizioni e i capi della sentenza che concernano gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall'intervenuta remissione di querela, in quanto la "ratio" dell'art. 578 cod. proc. pen. è quella di evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)