diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 13661 del 06/02/2004 Cc. (dep. 19/03/2004) Rv. 229400 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Estinzione del reato per remissione di querela - Applicabilità dell'art. 578 cod. proc. pen. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229400-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

In caso di estinzione del reato, il dovere del giudice della impugnazione di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernano gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall'intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell'art. 578 cod. proc. pen. è quella di evitare che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578, Cod. Pen. art. 152

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)