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Sez. 2, Sentenza n. 5952 del 14/12/1978 (Rv. 395777 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - SERVITU APPARENTE - NOZIONE - SERVITU TIPICA - APPARENZA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE (SERVITU DI ELETTRODOTTO).*
Stato
decisa il 1978-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395777-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - SERVITU APPARENTE - NOZIONE - SERVITU TIPICA - APPARENZA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE (SERVITU DI ELETTRODOTTO).*

Ai fini dell'art 1489 cod civ - che prevede la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nell'ipotesi in cui la cosa venduta sia gravata da diritti reali non apparenti, che ne diminuiscano il godimento e dei quali il compratore non abbia avuto conoscenza - una servitu deve ritenersi apparente quando le opere visibili destinate al suo Esercizio siano idonee a significare il contenuto normale e qualificante di un tipo di servitu prevista della legge la quale, pur non predisponendo rigorosamente e inderogabilmente il contenuto di ogni tipo di servitu con la previsione di una tipologia chiusa, disciplina alcuni schemi di servitu con riferimento a specifiche funzioni di asservimento e, correlativamente, di utilita tra due unita immobiliari. Ne consegue che, quando si tratti di servitu rispondente a un tipo nel senso suindicato, essa deve ritenersi apparente, ai fini dell'art 1489 citato, indipendentemente dalla concreta misura dell'asservimento e dell'utilita stabilita con l'atto costitutivo, almeno fino a che non risulti che questo, invece di limitarsi a stabilire tale misura, abbia foggiato una servitu diversa, e cioe non rispondente al tipo legale evidenziato dalle opere visibili. (nella specie, si discuteva se la fascia di rispetto imposta al fondo servente gravato da una servitu di elettrodotto rientrasse o meno nel contenuto normale della servitu, o costituisse un peso non apparente a carico del fondo compravenduto). (V 1566/66, mass n 323117).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1489, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 121, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)