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Sez. 5, Sentenza n. 16329 del 03/08/2005 (Rv. 584070 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Imputazione - Principio di competenza - Portata - Conseguenze - Accertamento - Onere probatorio - Ripartizione.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584070-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE

In tema di determinazione del reddito d'impresa e con riguardo all'individuazione del momento di imputazione dei costi di acquisizione di beni mobili, gli artt. 56, comma primo, e 53 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), stabiliscono quale criterio inderogabile, il principio di competenza, ancorando l'imputazione, con riferimento a tutte le date ivi previste in via alternativa, al momento in cui l'esistenza dei beni sia certa ed il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo. Qualora il contribuente abbia individuato l'anno di competenza alla stregua della provata data di consegna della merce, è onere dell'ufficio, che abbia ripreso a tassazione i costi contabilizzati, provare che l'imputazione doveva essere invece riferita alla data di spedizione, rispetto alla quale il citato art. 53 del d.P.R. n. 597 del 1973 impone, ove il costo inerisca all'acquisto di beni mobili, il coordinamento con la previsione contenuta nell'art. 1510 cod.civ., che a sua volta rinvia all'art.1378 cod. civ., ai fini della datazione dell'effetto traslativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)