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Sez. 5, Sentenza n. 17491 del 09/12/2002 (Rv. 559073 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Per corrispettivi, anche non ancora incassati - Inclusione - Principio di competenza - Applicazione - Condizioni - Ricavi, proventi, costi ed oneri - Certezza nell'an e oggettiva determinabilità nel quantum - Non ricorrenza - Imputazione - Periodo d'imposta in cui le condizioni si verificano.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559073-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

Alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, in generale, secondo la disciplina prevista dall'art. 53, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, i ricavi per corrispettivi, anche non ancora incassati, applicandosi in materia il principio di competenza, salvo che l'esistenza dei ricavi, proventi, costi ed oneri che concorrono a formare il reddito stesso non sia ancora certa ed il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, dovendosi, in questo caso, imputarli al reddito del periodo d'imposta in cui tali condizioni si verificano.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)