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Sez. 1, Sentenza n. 4784 del 04/03/2005 (Rv. 579896 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Qualità di imprenditore commerciale - Sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 1989 - Requisiti necessari per l'acquisto della qualità - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579896-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

In tema di fallimento, la distinzione tra piccolo imprenditore ed imprenditore commerciale va effettuata, ai sensi dell'art. 1, legge fall., nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 1989, avendo riguardo all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale; l'accertamento di siffatti requisiti è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione completa, coerente e logicamente congruente (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito, secondo la quale la compravendita di pubblicazioni editoriali effettuata presso locali condotti in locazione con un contratto nel quale si dava atto della loro destinazione all'esercizio dell'impresa, il ricorso al credito bancario per rilevanti importi in riferimento a detta attività, l'esistenza di un magazzino contenente merci di significativo valore e la stessa iscrizione alla camera di commercio dimostravano il possesso da parte del fallito della qualità di imprenditore commerciale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)