Sez. 1, Sentenza n. 3690 del 28/03/2000 (Rv. 535094 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 1989 - Portata applicativa - Distinzione tra piccolo, medio e grande imprenditore - Criteri - Commercio ambulante - Assoggettabilità a fallimento - Condizioni - Esposizione debitoria non collegata all'esercizio dell'attività imprenditoriale - Rilevanza ai fini della individuazione dello stato di dissesto dell'imprenditore - Ai fini della distinzione tra piccolo e medio imprenditore - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE
In tema di fallimento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 1989 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, secondo comma, legge fall., come modificato dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevedeva che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di r.m., sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila" - , ai fini della distinzione tra piccolo, medio e grande imprenditore, bisogna tener conto dell'attività svolta, dell'organizzazione dei mezzi impiegati, dell'entità dell'impresa e delle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale. In particolare, l'esercente l'attività di commercio ambulante può perdere i connotati di "piccolo imprenditore", e divenire, pertanto, soggetto passivo di procedure concorsuali, qualora organizzi ed estenda la propria attività in modo ed in misura tali da far assumere alla stessa le caratteristiche della impresa industriale, e da indirizzarla al conseguimento del profitto, e non solo del guadagno - normalmente modesto - ricavabile da un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia. Ne consegue che, ai fini dell'assoggettabilità a fallimento dell'esercente il commercio ambulante, assumono rilievo decisivo le dimensioni dell'attività dallo stesso svolta, le quali non possono essere desunte dalla entità della esposizione debitoria che non abbia origine nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, e che costituisce, in mancanza di tale nesso con detta attività, solo un elemento per stabilire lo stato di dissesto dell'imprenditore, ma non escludere la sua qualifica di piccolo imprenditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 20/10/1952 num. 1375 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)