Sez. 1, Sentenza n. 5918 del 13/12/1978 (Rv. 395740 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA - DATA - CERTEZZA ED OPPONIBILITA AL FALLIMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA AI FINI DELL'AZIONE REVOCATORIA - MOMENTO DETERMINANTE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA - DATA - CERTEZZA ED OPPONIBILITA AL FALLIMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA AI FINI DELL'AZIONE REVOCATORIA - MOMENTO DETERMINANTE.*
La scrittura privata non autenticata ha data certa e computabile rispetto al fallimento nel giorno in cui si e verificato uno dei fatti previsti dall'art 2704 cod civ; ne, quando essa documenta un negozio per il quale la legge richiede la Forma scritta anche soltanto ad probationem (nella specie, compravendita di un Esercizio commerciale; art 2556 cod civ), puo essere fornita, con ogni altro mezzo, la prova che la conclusione del negozio stesso e avvenuta in un momento anteriore rispetto a quello in cui la scrittura ha acquistato data certa. A tale data deve, pertanto, essere riferita la valutazione degli elementi del negozio, compreso quello soggettivo della scientia decotionis, richiesto per la revocatoria prevista dal secondo comma dell'art 67 legge fallimentare. (V 2239/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)