Sez. 1, Sentenza n. 6941 del 16/12/1982 (Rv. 424606 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'accertamento se il contenuto di un atto abbia o meno efficacia interruttiva della prescrizione (nella specie, sotto il profilo del riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.), costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito e insindacabile in Sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici. (Conf 6728/81, mass n 417611; (Conf 4914/79, mass n 401563; (Conf 5862/78, mass n 395740).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)