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Sez. U, Sentenza n. 5792 del 22/05/1991 (Rv. 472315 - 01)

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere | Responsabilità di preposti, dirigenti e funzionari delle Ferrovie dello Stato - Fatti commessi successivamente al 31 dicembre 1985 - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472315-01

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere

Con riguardo alla responsabilità risarcitoria di preposti, dirigenti e funzionari delle Ferrovie dello Stato, in relazione a spese che si assumano indebitamente effettuate nell'ambito della gestione del servizio ferroviario, la giurisdizione della Corte dei Conti deve essere affermata per i fatti commessi fino al 31 dicembre 1985, mentre, per quelli successivi, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, considerato: che, fino a detta data, l'indicata gestione ha fatto capo all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, integrante struttura interna del Ministero dei trasporti; che poi vi è subentrato l'Ente Ferrovie dello Stato, avente natura di ente pubblico economico; e che, con riguardo agli enti muniti di questa natura, la cognizione della Corte dei Conti è circoscritta alle ipotesi di responsabilità per atti esorbitanti dall'esercizio della attività imprenditoriale, i quali configurino espressione di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche svolte in sostituzione delle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici non economici.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)