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Sez. 3, Sentenza n. 3249 del 19/03/1993 (Rv. 481471 - 01)

Locazione - Obbligazioni del locatore - Limitazioni di responsabilità | Patto di esonero per vizi rendenti impossibile il godimento della cosa locata - Inefficacia ex art. 1579 cod. civ. - Conoscenza o riconoscibilità dei vizi da parte del conduttore - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481471-01

Locazione - Obbligazioni del locatore - Limitazioni di responsabilità

La disposizione dell'art. 1579 cod. civ., che sancisce l'inefficacia del patto di esonero della responsabilità del locatore per i vizi che rendono impossibile il godimento della cosa locata, si applica anche ai vizi conosciuti o riconoscibili dal conduttore, atteso che la conoscibilità o meno dei vizi assume rilevanza, ai sensi del precedente art. 1578 cod. civ., escludendo la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del corrispettivo, solo nei casi in cui i vizi incidano parzialmente sul godimento della cosa locata, senza escluderlo, ed in cui possa, quindi, essere ragionevole la preventiva e concorde valutazione delle parti di addossare al conduttore i rischi ad essi relativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1579, Cod. Civ. art. 1580

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)