Sez. 3, Sentenza n. 14342 del 02/11/2000 (Rv. 541326 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ | Vizi assolutamente impeditivi del godimento della cosa locata - Patto di esonero da responsabilità - Inefficacia ex art. 1579 cod.civ. - Conoscenza o conoscibilità da parte del conduttore - Irrilevanza - Limiti.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
La disposizione dell'art. 1579 cod. civ., che sancisce l'inefficacia del patto di esonero della responsabilità del locatore per i vizi che rendano impossibile il godimento della cosa locata, si applica anche ai vizi conosciuti o riconoscibili dal conduttore, atteso che la conoscibilità o meno dei vizi assume rilevanza, ai sensi del precedente art. 1578 cod. civ. - escludendo la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del corrispettivo - nei soli casi in cui i vizi stessi incidano solo parzialmente sul godimento della cosa locata, senza escluderlo, onde possa risultare ragionevole la preventiva e concorde valutazione delle parti di addossare al conduttore i rischi ad essi relativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1579, Cod. Civ. art. 1580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)