Sez. 3, Sentenza n. 481 del 05/02/1999 Cc. (dep. 24/03/1999) Rv. 213268 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Atto di impugnazione - Requisiti - Mancanza - Inammissibilità originaria - Conseguenze - Art. 129 c.p.p. - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI
La inammissibilità originaria dell'atto di impugnazione comporta la conclusione del processo, in quanto l'atto di impugnazione originariamente inammissibile non è idoneo a produrre l'impulso necessario per introdurre il nuovo grado di giudizio ed a cagionare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, anche in presenza di eventuali cause di non punibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)