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Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 207648 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Atto di impugnazione - Requisiti - Carenza di specificità - Inammissibilità originaria del gravame - Conseguenze - Art. 129 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207648-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI

La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi - rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità. (Nella specie la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto di non poter pronunciare declaratoria di intervenuta prescrizione del reato - pur essendo decorsi i relativi termini - trattandosi di ricorso dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)