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Sez. 1, Sentenza n. 29453 del 03/07/2001 Ud. (dep. 20/07/2001) Rv. 219476 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1930) - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO | Sindacato sull'atto amministrativo - Disapplicazione - Carattere incidentale - Diversa valutazione in un altro giudizio - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219476-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1930) - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO

La valutazione che il giudice penale compie in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di escludere l'esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita - ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E - <<incidenter tantum>> ed ha efficacia circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio; di conseguenza, il giudicato sul caso deciso non preclude la libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso provvedimento ad opera di altro giudice in caso analogo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio nonostante in un precedente giudizio, per fatto analogo, il medesimo provvedimento fosse stato disapplicato dal giudice perché ritenuto illegittimo).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)