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Sez. 3, Sentenza n. 18530 del 16/03/2018 Cc. (dep. 02/05/2018) Rv. 273214 - 01

GIURISDIZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO | Atto amministrativo - Carenza ed esercizio illegittimo del potere della pubblica amministrazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273214-01

GIURISDIZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO

Il sindacato da parte del giudice penale sull'atto amministrativo è ammissibile nell'ipotesi di carenza di potere, che si configura allorché l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge, mentre non è consentito nell'ipotesi di violazione delle norme che regolano l'esercizio del potere, poiché in tal caso l'atto è soltanto espressione dell'esercizio abusivo, distorto o genericamente illegittimo di un potere tuttavia esistente, onde soltanto se sia frutto di attività criminosa può essere disapplicato da parte del giudice ordinario. (Nell'enunciare il suddetto principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza confermativa del sequestro preventivo di area demaniale abusivamente occupata in assenza di concessione, in quanto scaduta e non rinnovata, con cui si allegava l'insussistenza di un interesse pubblico allo sgombero, in considerazione dell'illegittimità dell'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'assegnazione delle aree demaniali, oggetto di impugnazione avanti al T.A.R.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)