Sez. 2, Sentenza n. 9530 del 12/10/1989 Ud. (dep. 03/07/1990) Rv. 184779 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - ASSOLUZIONE IMPUTATO CON LA FORMULA "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - INTERESSE AL GRAVAME - SUSSISTENZA.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - ASSOLUZIONE IMPUTATO CON LA FORMULA "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - INTERESSE AL GRAVAME - SUSSISTENZA.*
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza con la quale l'imputato sia assolto con la formula "perche il fatto non costituisce reato", poiché è escluso in tal caso il risarcimento dei danni non patrimoniali (danni morali) e cioè di quei danni che sono risarcibili se ed in quanto conseguenza di un reato. (Conf mass n 178989, ed ivi citate anche in senso contrario).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)